Back to top

A partire dal 02 marzo 2026 la presentazione delle richieste di rilascio dei permessi di costruire, delle segnalazioni certificate di agibilità, delle richieste di fiscalizzazioni e autorizzazioni paesaggistiche potrà avvenire esclusivamente attraverso lo sportello telematico.
Dal 2 marzo 2026 non sarà possibile presentare questa tipologia di pratiche con modalità diverse (cartacea o per pec), pena l’irricevibilità dell’istanza.
Leggi la news.

 

Da lunedì 27 ottobre 2025 è attivo lo sportello telematico per la presentazione delle pratiche di edilizia residenziale e di edilizia produttiva per i locali commerciali in cui non è già insediata un'attività commerciale. Al momento sono attivi i seguenti procedimenti: CEL, CILA e SCIA (art. 22, art. 23, art. 34-ter, in sanatoria art. 36-bis).
Leggi la news e per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo dello sportello telematico, è disponibile un video-corso  con le indicazioni per procedere all'inoltro delle pratiche.

 

Per avere supporto tecnico/edilizio nella presentazione di una pratica è necessario inviare una mail a:

oppure consultare le pagine dedicate al seguente link

Il pagamento dei diritti è contestuale all'invio dell'istanza. Qualora sia già stato effettuato il pagamento, è possibile richiedere il rimborso utilizzando il seguente servizio 

Per segnalare problemi tecnici in fase di redazione di una pratica è necessario inviare una mail a assistenzaservizionline@comune.salerno.it.

Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)?

Se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione competente può emettere, entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l'interessato può conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall'Amministrazione (Legge 07/09/1990, n. 241, art. 19).

Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell'attività anche dopo che siano trascorsi i 60 giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.