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A partire dal 02 marzo 2026 la presentazione delle richieste di rilascio dei permessi di costruire, delle segnalazioni certificate di agibilità, delle richieste di fiscalizzazioni e autorizzazioni paesaggistiche potrà avvenire esclusivamente attraverso lo sportello telematico.
Dal 2 marzo 2026 non sarà possibile presentare questa tipologia di pratiche con modalità diverse (cartacea o per pec), pena l’irricevibilità dell’istanza.
Leggi la news.

 

Da lunedì 27 ottobre 2025 è attivo lo sportello telematico per la presentazione delle pratiche di edilizia residenziale e di edilizia produttiva per i locali commerciali in cui non è già insediata un'attività commerciale. Al momento sono attivi i seguenti procedimenti: CEL, CILA e SCIA (art. 22, art. 23, art. 34-ter, in sanatoria art. 36-bis).
Leggi la news e per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo dello sportello telematico, è disponibile un video-corso  con le indicazioni per procedere all'inoltro delle pratiche.

 

Per avere supporto tecnico/edilizio nella presentazione di una pratica è necessario inviare una mail a:

oppure consultare le pagine dedicate al seguente link

Il pagamento dei diritti è contestuale all'invio dell'istanza. Qualora sia già stato effettuato il pagamento, è possibile richiedere il rimborso utilizzando il seguente servizio 

Per segnalare problemi tecnici in fase di redazione di una pratica è necessario inviare una mail a assistenzaservizionline@comune.salerno.it.

Quali sono i tempi di istruttoria di una comunicazione?

La Legge 07/09/1990, n. 241 non prevede tempi istruttori per una "comunicazione". La comunicazione ha valenza giuridica immediata se completa di ogni documento e allegato richiesto. 

Come per la segnalazione certificata di inizio attività, se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione competente può emettere un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.

Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell'attività anche dopo la presentazione della comunicazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.