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Messaggio importante

Da lunedì 27 ottobre 2025 è attivo lo sportello telematico per la presentazione delle pratiche edilizie (SUE). Al momento sono attivi i seguenti procedimenti: CEL, CILA e SCIA (art. 22, art. 23, art. 34-ter, in sanatoria art. 36-bis).
Leggi la news e per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo dello sportello telematico, è disponibile un video-corso con le indicazioni per procedere all'inoltro delle pratiche.

Per avere supporto informatico nella presentazione di una pratica è necessario inviare una mail a barbara.serlenga@comune.salerno.it e a assistenzaservizionline@comune.salerno.it comunicando il codice della pratica e/o l'intestatario.

Installare sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Descrizione

Installare sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Per la ricarica dei veicoli elettrici è necessaria l’installazione di un punto di ricarica e della sua connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. L’impianto completo, costituito dal punto di ricarica e da una nuova connessione alla rete elettrica, è definito infrastruttura di ricarica.

L’installazione di punti di ricarica in immobili o aree private, anche aperte ad uso pubblico, può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo (Decreto ministeriale 03/08/2017) (Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018).

Devono però essere rispettati i seguenti requisiti:

  • il punto di ricarica non deve richiedere una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente
  • il punto di ricarica deve essere conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza
  • l'installazione deve essere effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche
  • l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

La realizzazione di infrastrutture di ricarica è subordinata invece alla presentazione di segnalazione certificata di attività (SCIA).

Per gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e che interessano immobili tutelati dalla legge, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149).

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